Statuto
Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi


TITOLO I
(denominazione-sede-scopo dell’associazione)

Art. 1 - Ai sensi delle normative vigenti è costituita la “Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi”, di seguito denominata e con denominazione A.I.I.S.G.. L’A.I.I.S.G. è un’Associazione senza fini di lucro, caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze associative, nel rispetto di questo statuto.

Art. 2 - L’A.I.I.S.G. assume come logo dell’associazione la seguente immagine:



Art. 3 - La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato ed il suo scioglimento può avvenire per decisione di almeno 3/4 degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - La sede legale si trova in via Bruno Buozzi n°68/C 56011 Calci (Pisa).

Art. 5 - L'Associazione non ha scopo di lucro è apartitica, apolitica e si propone di:
  1. promuovere la qualificazione dei soci, il loro aggiornamento, la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale;
  2. coinvolgere e rappresentare gli infermieri delle Sala Gessi nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione dei lavoro, i rapporti tra operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale;
  3. ricercare il riconoscimento della specificità del settore infermieristico di chi fornisce la prestazione professionale di infermiere all’interno di una sala gessi;
  4. riunire in associazione libera coloro che operano nel settore infermieristico delle sala gessi;
  5. costruire e mantenere una rete di comunicazione fra gli infermieri impegnati;
  6. attivare collegamenti con altre organizzazioni che potrebbero influire sullo sviluppo;
  7. mantenere rapporti finalizzati allo scambio d’esperienze con Istituzioni ed Associazioni, interessate, al livello nazionale ed internazionale;
  8. promuovere seminari, convegni, manifestazioni e tutto quanto verrà ritenuto idoneo per elevare le conoscenze professionali, ottenendo anche una maggiore visibilità, utile alla propria immagine;
  9. codificare il numero e la tipologia delle prestazioni tecniche, con strumenti moderni, razionali ed elementi statistici, utili per formalizzare quantità e qualità delle attività assistenziali, tese ad elaborare progetti utili per la valorizzazione della professione;
  10. elaborazione di trial di studio, linee guida, procedure e protocolli, anche in collaborazione con altre Associazioni Scientifiche.
TITOLO II
(Soci)

Art. 6 - Possono aderire all’A.I.I.S.G. tutti gli infermieri che operano nelle sale gessi sul territorio nazionale, inoltre può aderire chi opera nel settore sanitario ma che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’Associazione stessa e ne condividano le finalità.
I soci possono essere ordinari, fondatori, sostenitori, honoris causa ed onorario.
  1. soci fondatori: coloro che hanno fondato l’associazione, rivestono la carica di consiglieri all’interno del Consiglio Direttivo;
  2. soci ordinari: sono coloro i quali, in possesso del requisito di cui al 1° comma Art. 6, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto;
  3. soci sostenitori: sono gli operatori sanitari i quali, in possesso del requisito di cui al 2° comma Art. 6, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non possono ricoprire cariche associative;
  4. soci honoris causa: sono nominati direttamente dal consiglio direttivo, tra coloro che hanno particolari meriti scientifici e sociali, il loro parere è sempre discusso ma non vincolante. Essi non possono ricoprire cariche associative;
  5. soci onorari: nominati dal consiglio direttivo, il loro parere è sempre discusso ma non vincolante. Essi non possono ricoprire cariche associative.
Gli appartenenti alle categorie di soci ordinari e sostenitori sono tutti coloro che, successivamente alla costituzione, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta d’ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione del domicilio, dell'utenza fax e dell'indirizzo di posta elettronica ai quali devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L’ammissione alla qualifica di socio di norma è da considerarsi accettata, in conformità del presente statuto.
Spetta al segretario verificarne l’attendibilità.
Non è ammessa l’iscrizione temporanea all’Associazione.

Art. 7 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata d’anno in anno dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali d’associazione devono essere versate entro il mese successivo alla scadenza del 31 Dicembre di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

Art. 8 - Gli associati hanno diritto di voto, fatto salvo per gli associati al punto 3, 4 e 5 dell’Art. 6.
Tutti gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 9 - La qualità d’associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, questo ultimo da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese precedente la scadenza al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:
  1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno;
  2. violazione delle norme etiche o statutarie;
  3. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  4. condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
L'associato colpito da provvedimento d’esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art. 10 - Gli organi dei Soci sono:
  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti
  6. Il Collegio dei Probiviri
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